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Enciclopedia

 
Aborto
 

Interruzione della gravidanza.
Quando la gravidanza s’interrompe spontaneamente entro 180 giorni dalla data di inizio dell'ultima mestruazione, si parla di "aborto spontaneo"; nella maggior parte dei casi questo evento si verifica durante il primo trimestre di gravidanza.
Quando nella donna compaiono sintomi che possono far temere una possibile interruzione della gravidanza, ovvero perdite di sangue provenienti dalla cavità uterina e/o contrazioni dell'utero e fitte dolorose, si parla di minaccia d'aborto. Le donne in stato di gravidanza non devono sottovalutare sintomi del genere, rivolgendosi subito al proprio medico.
In caso d’interruzione volontaria della gravidanza, l’embrione o il feto vengono rimossi dall’utero. Lo Stato italiano regolamenta l’interruzione volontaria della gravidanza con la Legge 194 (Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1978), avente per titolo: Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
Per la legge italiana, la donna può decidere di abortire entro i primi 90 giorni di gravidanza. Entro questo termine l'intervento, da effettuarsi in ospedale, comporta rischi molto ridotti, dal punto di vista fisico. Trascorso tale termine, l'interruzione della gravidanza è possibile solo se sussistono gravi motivi fisici o psichici, accertati dal medico con l'eventuale consulenza di altri specialisti. Le ragazze minori di diciotto anni, per poter effettuare l'interruzione volontaria della gravidanza, devono avere l'autorizzazione di entrambi i genitori o del giudice tutelare. I medici hanno comunque la possibilità dell'obiezione di coscienza.
 
 
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