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Salute

Minorenni dal ginecologo

A cura di Giulia Volpe

E se lo dice a mamma è papà?

Se nei casi più fortunati la scelta della persona che accompagni nella prima esperienza dal ginecologo ricade sulla propria madre, non sempre il grado di complicità è tale da incoraggiare una simile richiesta. Così il rapporto con il genitore funge piuttosto da deterrente per la paura delle conseguenze del proprio gesto sull’ambiente familiare e sociale. Troppo spesso, infatti, all’esigenza di farsi visitare corrisponde la paura della reazione di un genitore ignaro dell’attività sessuale della figlia minorenne. Timore che cresce in misura esponenziale se si ha bisogno di informazioni su contraccettivi, pillola del giorno dopo o, addirittura, interruzione volontaria di gravidanza. Basti pensare al calvario subito dalla diciassettenne di Milano che nel 2005 chiedeva ed otteneva dal tribunale un aborto “terapeutico” contro il volere della madre, per comprendere appieno le paure di un adolescente inconsapevole dei propri diritti.

Per chiarirsi le idee sugli aspetti medico-legali di questi comuni quanto inquietanti interrogativi, basta consultare due leggi, rispettivamente sancite nel 1978 e 1996. Quest’ultima, legge 66/96, stabilisce che al di sotto dei 13 anni (ma sopra ai 10) è consentito avere rapporti sessuali consenzienti con un altro minorenne che non abbia una differenza di età maggiore ai 3 anni. Per gli over14, invece, è legale avere rapporti anche con adulti purché con questi non intrattengano legami di tutela o custodia.

Ma ciò che è un diritto per legge non è detto che sia tollerato in famiglia, quindi è bene sapere che la volontà del minore di non rivelare la propria condotta sessuale ai propri genitori è protetta dal segreto professionale che il ginecologo è tenuto a rispettare. Per quanto riguarda contraccezione e interruzione volontaria di gravidanza, la legge 194/78 stabilisce che anche i minori hanno il diritto di ricorrere ai “mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile”. In altre parole, la legge permette ai minori di avere rapporti sessuali e chiedere la contraccezione anche senza che i genitori siano informati. Nel caso in cui il minorenne  (purché maggiore di 14 anni) desideri interrompere una gravidanza senza il consenso dei genitori, l’autorizzazione sarà data da un giudice tutelare anch’egli legato dal segreto professionale. Questi potrà intervenire anche contro il volere dei genitori qualora questi ne fossero già informati e avessero già espresso parere contrario.